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Come fare opposizione a cartella esattoriale

Come fare ad opporsi ad una cartella esattoriale?

Prima di tutto spieghiamo cosa è una cartella di pagamento. Si tratta di  atto di intimazione al pagamento diretta al cittadino o comunque al contribuente con cui l’Agente della riscossione (cioè il soggetto incaricato alla riscossione) chiede il pagamento di quanto dovuto alla Amministrazione Pubblica.

In altri termini con la cartella esattoriale la P.A. comunica al contribuente la sua posizione debitoria nei confronti dell’Ente impositore a fronte di un credito vantato da quest'ultimo e per legge deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire al contribuente di verificare le ragioni creditorie dell’ente impositore o, in alternativa, di opporsi al pagamento.

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Si tratta quindi dell'ultimo avvertimento, a seguito del quale il debito viene iscritto a ruolo, cioè inserito in un elenco formato dall’ente (come il Comune, Inps, Agenzia delle Entrate, o altri) e viene inviato all’agente competente per territorio per lo svolgimento di tutte le attività di riscossione coattiva.

La cartella esattoriale è quindi un atto amministrativo e un titolo esecutivo in base al quale l'Ente e per esso l'Agente della Riscossione potrà procedere col pignoramento in mancanza del pagamento di quanto dovuto nei termini indicati da legge.

Quando e come è possibile impugnare una cartella esattoriale?

Esistono diversi motivi per impugnare una cartella di pagamento, ogni tipologia di credito (o meglio preteso credito) fa storia a sè e quindi i termini ed i modi di opposizione dipendono dal tipo di tributo di cui è richiesto il pagamento.

Infatti lo Stato e gli Enti Pubblici previdenziali e locali possono utilizzare lo strumento della cartella esattoriale per ogni tipologia di credito: come tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, tasse automobilistiche, concessioni governative, imposte ipotecarie e catastali e quant’altro, che il cittadino non avrebbe pagato.

Sono altrettanti invece i motivi che possono fondare una opposizione alla cartella. Principalmente essi sono ad esempio la carenza di motivazione della cartella, la mancata indicazione del tasso o del metodo per il calcolo degli interessi, oppure la richiesta di imposte già versate (l'Agente, per una inefficienza del sistema, spesso non "dialoga" con l'Ente impositore e quindi non sa se il pagamento è avvenuto o meno).

Tra i motivi più importanti in ordine di frequenza per impugnare vi sono l'irregolarità della notifica o la prescrizione della cartella esattoriale.

In termini giuridici la prescrizione è la perdita di un diritto che scatta a seguito del suo mancato esercizio entro un termine prefissato dalla legge.

In termini più semplici l'Ente non ha esercitato in tempo il proprio diritto di credito che quindi è da considerarsi scaduto.

Tale scadenza, però, il cui termine varia da credito a credito va accertata però dal Giudice competente, in quanto, in mancanza di opposizione, essa non potrà essere fatta valere dal contribuente.

Inoltre, i termini di prescrizione variano sulla base del tipo di tributo o sanzione, per cui  è stata notificata la cartella stessa: per conoscere quando si è prescritta una cartella di pagamento, bisogna verificare la natura del debito/credito in essa riportato.

Ad esempio:

  • per le multe derivanti dalla violazione del Codice della Strada il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell’infrazione;
  • per il bollo auto il termine di prescrizione è di tre anni decorrente dall’inizio dell’anno successivo a quello di riferimento del tributo dovuto; 
  • Iva, Irpef, Irap, imposta registro ipocatastale in linea di massima il termine è di 10 anni
  • Tosap, Tarsu Tari, Tasi, Ici, contributi Inail ed Inps: 5 anni – con ricorso 10 anni
Possiamo quindi dire che, se il contribuente (sia esso una persona fisica o una società) riceve una cartella esattoriale oltre i termini sopra indicati, questa potrà dirsi prescritta.

D'altra parte  il termine per la prescrizione può essere interrotto mediante la manifestazione di volontà da parte dell'Ente di voler essere pagato.

Ad esempio, per le multe, nel caso in cui il cittadino riceve una richiesta di pagamento (normalmente a mezzo raccomandata a/r) ad esempio il 10 dicembre 2022, relativo ad una cartella che scade il 15 dicembre 2022, automaticamente la prescrizione ricomincerà a partire di nuovo e scadrà dopo 5 anni dalla ricezione dell'intimazione di pagamento.

Come opporsi alla cartella esattoriale?

I metodi di opposizione sono in buona sostanza 2.

Il ricorso in autotutela, per cui si richiede all'Amministrazione creditrice di annullare la richiesta di credito perchè risultano illegittimi o infondati.

Tale potere spetta allo stesso Ente che ha emanato l’atto e non all'Agente di Riscossione.

Normalmente il contribuente presenta l’istanza in autotutela, anche senza assistenza di un avvocato e ne richiede l'annullamento.

Suggeriamo di usare questo strumento solo quando il motivo di illegittimità è palese in quanto l'Amministrazione non è ovviamente incline a rivedere i propri provvedimenti e comunque a perdere i propri crediti.

Inoltre, l’istanza di annullamento in autotutela non sospende i termini per presentare il ricorso al Giudice, che però potrà essere presentato in caso di rigetto (se ne sussistono i presupposti).

Il ricorso giudiziario.

In questo caso il contribuente, con l’assistenza di un avvocato, potrà impugnare giudizialmente la cartella di pagamento ritenuta illegittima o infondata, presentando il ricorso avanti al Giudice competente che deve essere indicato nella cartella stessa.

Anche in questo caso, le tempistiche per la proposizione del ricorso giudiziale cambiano a seconda del tributo contestato:

  • Se viene chiesto il pagamento di tasse e tributi (ad esempio imposta sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastatale, canone rai, tasse automobilistiche, tributi locali) l’impugnazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella mediante ricorso da proporre avanti alla Commissione Tributaria.
  • Se viene chiesto il pagamento di una sanzione amministrativa (ad esempio le multe previste dal Codice della Strada), ci sono 30 giorni di tempo per l’impugnazione con ricorso avanti al Giudice di Pace.
  • Se viene chiesto il pagamento di contributi previdenziali, allora il termine è di 40 giorni con ricorso da presentare al Tribunale Sezione Lavoro.
  • In caso di pignoramento, per sollevare vizi di procedura o di forma il contribuente ha 20 giorni di tempo per l’impugnazione del provvedimento.

Una volta presentato il ricorso, inizierà una vera e propria causa davanti al Giudice competente che, se accoglierà il ricorso, annullerà la cartella di pagamento emessa e pertanto il contribuente non sarà tenuto a versare alcuna somma di denaro all’ente creditore.

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Come facciamo a proporre la causa gratuitamente? Se l'opposizione è accolta, il Giudice condanna l'Ente al versamento delle spese di lite, ragion per cui sarà l'Ente che ti ha illegittimamente richiesto il pagamento a dover, a sua volta, pagare le nostre competenze.

Crediamo fermamente, quindi, nei motivi di opposizione perchè in caso di rigetto alcun pagamento sarà effettuato!

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Alcune massime giurisprudenziali sulle cartelle esattoriali:

Comm. trib. prov.le Salerno sez. III, 08/02/2018, n.417

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

In ordine alla riscossione della tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982, come convertito con modifiche dalla Legge n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, come convertito con modifiche dalla Legge n. 60/1986, la mancata impugnazione della cartella nei termini non comporta l'applicabilità del temine ordinario di prescrizione relativamente alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento. 

Comm. trib. reg. Torino sez. XXXVIII, 24/09/2008, n.38

Riscossione - Cartella di pagamento - Contenuto e ragioni della pretesa - Chiarezza - Necessità - Indicazioni criptiche - Carenza di motivazione - Sussistenza - Illegittimità dell'atto - Conseguenza.

È illegittima e va annullata, per carenza di motivazione, la cartella di pagamento che rechi indicazioni numeriche e criptiche e non consenta al contribuente di avere immediata contezza dei motivi, dei presupposti e delle ragioni che giustificano il provvedimento, in modo da consentirgli di decidere se adeguarsi od opporsi senza dover ricorrere alla costosa interpretazione degli specialisti nella materia.

Tribunale Napoli sez. V, 21/03/2022, n.2804

E' ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo se si contesti l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate e non impugnate

L'opposizione avverso l'estratto di ruolo è sempre ammissibile, senza limiti di tempo, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., innanzi al giudice competente per materia e valore, al fine di contestare la sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo che estinguono l'obbligazione di pagamento (ad esempio, la prescrizione), intervenuti dopo l'emissione della cartella regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge.

Comm. trib. prov.le Genova sez. I, 04/03/2022, n.198

L'illegittima notifica della cartella di pagamento

La notifica della cartella esattoriale è illegittima e inammissibile per l'assenza di qualsivoglia prova, di ricezione, e di invio della raccomandata di comunicazione di avvenuta notificazione, per la totale erroneità dell'indirizzo indicato nel frontespizio delle comunicazioni perché non corrisponde a quello del domicilio fiscale del contribuente, e per ultimo, perché è stato utilizzato un indirizzo PEC non ufficiale, in quanto non incluso nei pubblici registri previsti dalla legge.

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